03/09/2019

Direttiva ISPM 15 Fao (fumigazione). Circolazione internazionale della merce su pallet

Direttiva ISPM 15 Fao (fumigazione). Circolazione internazionale della merce su pallet

Essendo il legno un potenziale veicolo di organismi nocivi, la Comunità Europea ha emanato, il 5 maggio 2000, la direttiva n. 2000/29 in cui ha definito dei particolari requisiti richiesti per la circolazione dei pallet tra le varie nazioni.

È stato reso obbligatorio un trattamento preventivo, definito come “fumigazione”, mediante l’utilizzo di prodotti chimici a base di bromuro di metile, o in alternativa il trattamento HT (heat treatment), consistente in un trattamento termico in cui il legno viene trattato in apposite celle dette essiccatoi, i due sistemi sono equivalenti ed entrambi riconosciuti validi ai fini della direttiva ISPM 15 Fao al fine di eliminare i parassiti che possono portare gravi danni alle foreste.

Tale trattamento è confermato dalla presenza, sul pallet, di apposita marchiatura.

marchio fumigazione pallet
Purtroppo la fumigazione comporta costi elevati e per questo motivo o per superficialità operative, si utilizzano ancor oggi spesso pallet non fumigati.

NB.
I PALLET IN PLASTICA NON SONO SOGGETTI ALLE RESTRIZIONI PREVISTE PER I PALLET IN LEGNO. 
PERTANTO TUTTI I PALLET IN PLASTICA RISPETTANO LE NORMATIVE PER IL TRASPORTO MERCI IN TUTTO IL MONDO.

SPEDIZIONE DI MERCE SU PALLET - REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

Di seguito le indicazioni sulle principali aree e mercati mondiali. Per maggiori dettagli consultare la pagina Fitok - paesi richiedenti marchio

Lo scambio di merce su pallet all'interno della Comunità Europea (ad esclusione di quella proveniente dal Portogallo) non prevede il certificato di fumigazione.

Tutti gli imballaggi di legno di origine comunitaria (UE) movimentati dal Portogallo verso Paesi dell'UE o verso Paesi terzi, dovranno essere obbligatoriamente trattati e marchiati secondo lo Standard ISPM n. 15. Il Portogallo non può garantire il trattamento secondo lo Standard ISPM n. 15 per tutti gli imballaggi che vi transitano, per questo si consiglia di inviare imballaggi di legno già trattati e marchiati per tutte le spedizioni. Il trattamento e la marchiatura potranno essere evitati esclusivamente per imballi con destinazione finale Portogallo.
I Paesi NAPPO (Stati Uniti, Canada e Messico) hanno comunicato l'applicazione dell'ISPM-15 della FAO a partire dal 16 settembre 2005 e dal 5 luglio 2006 è entrata in vigore.

Gli Stati Uniti hanno apportato delle modifiche alla propria Regolamentazione& fitosanitaria denominata 7 CFR 319.40 (contenente le condizioni per ridurre il rischio di diffusione di organismi nocivi legati all'importazione di legname e 'unmanufactured wood articles') per adottare lo Standard internazionale ISPM-15 della FAO.

I requisiti degli imballaggi in legno destinati al Canada sono definiti nel documento D-98-08 dal titolo 'Requisiti in ingresso per i materiali da imballaggio in legno prodotti in tutte le aree ad eccezione degli Stati Uniti' (Entry Requirements for Wood Packaging Materials Produced in All Areas Other Than the United States).

Il Messico aveva comunicato al WTO l'implementazione dello Standard ISPM-15 della FAO con decorrenza a partire dal 27 novembre 2003 per le esportazioni e con documento ufficiale riportante i requisiti che gli imballaggi in legno grezzo in uscita dal Messico devono soddisfare, denominato PROY-NOM-144-SEMARNAT-2004.

Per STATI UNITI, CANADA e MESSICO, dal 5 luglio 2006 è in vigore la piena attuazione del divieto relativo al materiale da imballaggio in legno. Se il Direttore del Porto stabilisce che non è possibile separare la merce dall'imballaggio non conforme, verrà ordinata la riesportazione di tutte le spedizioni contenenti materiale da imballaggio in legno (WPM) in violazione. Non sarà consentito il transito a spedizioni di tipo IT (Immediate Transit, transito immediato) e T&E (Transportation and Export, trasporto ed esportazione) contenenti WPM in violazione.

Tutte le spese sostenute;per i servizi degli specialisti in agricoltura e dei funzionari della CBP che hanno provveduto alla separazione del carico verranno fatturate all'importatore o altra parte interessata. Il materiale da imballaggio in legno (WPM) e la relativa merce saranno esportati a spese dell'importatore o altra parte interessata.

La Cina ha comunicato l'applicazione dell'ISPM-15 della FAO a partire dal 1° gennaio 2006. Gli imballaggi in legno, pertanto, dovranno essere trattati secondo lo Standard ISPM n. 15 ed essere marchiati.

Non è più richiesto il certificato fitosanitario rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale 

Nello stesso documento è indicato anche che per i materiali da imballaggio in legno provenienti da Paesi o Regioni in cui è presente il Nematode del Pino sarà accettato il solo trattamento termico HT (56°C/30 minuti).
Il marchio IPPC/FAO sostituisce il certificato fitosanitario, che non verrà più emesso dai Servizi Fitosanitari, in quanto non più contemplato dalle disposizioni del Paese importatore. Gli imballaggi di legno dovranno essere prodotti da ditte accreditate dai Servizi fitosanitari regionali o dal Consorzio Servizi Legno-Sughero.
Gli imballaggi in legno dovranno:

  • essere privi di corteccia;
  • essere trattati in conformità all'ISPM-15 della FAO (trattamento termico o trattamento di fumigazione) prima dell'esportazione verso la Cina;
  • dovranno recare, almeno su 2 lati opposti, ed in modo visibile il Marchio IPPC/FAO.

Si ricorda inoltre che l'ISPM-15 della FAO si applica solo agli imballaggi in legno grezzo utilizzati nel commercio internazionale, con esclusione di quelli costituiti integralmente da 'prodotti a base di legno' quali compensati, pannelli truciolari, a fibre intrecciate, MDF (Medium Density Fiberboard), OSB (Oriented Strand Board). etc che, nel loro processo produttivo sono stati esposti ad elevate temperature, pressioni o uso di collanti.
Le spedizioni prive di imballaggi in legno grezzo (vale a dire con imballaggi realizzati interamente da 'prodotti a base di legno') possono essere corredate da una specifica dichiarazione di 'No solid/raw wood packing material' compilata dall'esportatore.

L'Australia ha comunicato al WTO (World Trade Organization) l'implementazione del Documento Esplicativo dell’ISPM 15:2009 (Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale) a partire dal 1° settembre 2004.
Tutti gli imballaggi in legno (compreso il dunnage) utilizzati per le spedizioni in Australia devono essere trattati e marchiati secondo lo Standard ISPM n.15 (Tale requisito andrà riportato anche nella “Packing Declaration”, ovvero nella dichiarazione da compilare a cura del responsabile dell'esportazione).

Si ricorda che gli imballaggi in legno (dunnage compreso) devono essere realizzati con legno scortecciato e che gli stessi possono essere comunque soggetti a ispezione e/o a trattamento una volta giunti a destinazione.

Si informa inoltre che l'AQIS (Australian Quarantine and Inspection Service) ha effettuato di recente un riesame della documentazione richiesta per lo sdoganamento delle merci importate, quindi per quanto non espressamente indicato si prega di fare riferimento direttamente al sito ufficiale dell'AQIS.

In particolare si segnalano le procedure di esportazione denominate “Cargo containers – quarantine aspects and procedures” ovvero le procedure di esportazione semplificate per i container contenenti imballaggi in legno e/o dunnage. Il documento descrive le procedure e i requisiti che devono essere soddisfatti per ottenere tali agevolazioni (dichiarazione di conformità all'ISPM n.15 compresa). Per maggiori dettagli fare riferimento al sito ufficiale https://www.agriculture.gov.au/import/before/prepare/aspects-procedures

Si ricorda che tutte le dichiarazioni devono essere fatte in inglese, utilizzando i format previsti dall'AQIS.

In aggiunta alle misure previste dall'ISPM n.15, l'Australia riconosce alcuni trattamenti alternativi approvati dall'AQIS, questo per agevolare le esportazione di quei Paesi che non hanno ancora implementato sistemi di controllo per gli imballaggi trattati e marchiati secondo lo Standard ISPM n.15.

Per maggiori informazioni sui trattamenti alternativi consultate il sito http://www.daff.gov.au/aqis/import/icon-icd inserendo nel campo ricerca: “ Timber packaging and dunnage”.

Il Documento Esplicativo dell’ISPM 15:2009 della FAO è stato inizialmente sottoscritto da più di 120 Paesi aderenti al WTO, vale a dire che gli Stati concordano con il contenuto dello Standard stesso ma non è detto che abbiano già provveduto ad introdurlo nelle proprie regolamentazioni nazionali e ad applicarlo.

Per una lista completa dei Paesi che hanno aderito allISPM 15 della Fao visitare la pagina: https://fitok.conlegno.eu/ispm-15-e-fitok/paesi-richiedenti-marchio

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